Applicazione articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza: comunicazione del Direttore generale, Riccardo Grasso, e documenti.
Cari colleghi,
come saprete, fra le altre cose, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), ha previsto, all’articolo 103, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile 2020 (termine prorogato al 15 maggio 2020 per effetto dell’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) e le misure riportate nella tabella allegata (doc. n. 1).
Fatta salva la disciplina introdotta per le procedure concorsuali e selettive in genere, per cui si rinvia al decreto rettorale n 557/2020 del 26 marzo 2020, https://alboufficiale.unipi.it/wp-content/uploads/2020/03/DR_Sospensione_Concorsi__557_2020.pdf, in presenza di procedimenti amministrativi pendenti, invito i responsabili di procedimento a dare comunicazione ai diretti interessati della sospensione dei termini, per effetto della normativa sopra richiamata e del conseguente slittamento dei termini finali.
Resta ferma l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, all’assunzione della quale invito i responsabili dirigenziali di riferimento. Ovviamente non rientrano in questa casistica i procedimenti la cui calendarizzazione è definita dalle autorità vigilanti o di valutazione (es. VQR, compilazione scheda SUA – CdS, ecc.).
Con riferimento alla questione dell’applicabilità della norma in parola alle procedure di gara, in assenza di un chiarimento espresso da parte del Legislatore, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020, in risposta ai molteplici quesiti trasmessi dalle stazioni appaltanti, ha chiarito che la sospensione di cui all’articolo 103 sopra citato (fatte salve le eccezioni in esso espressamente previste) si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Secondo il Ministero tale interpretazione è coerente con la ratio della disposizione in parola, che deve essere individuata “nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e di evitare che la PA nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.
Nella circolare ministeriale citata si prevede che la sospensione risulta applicabile a tutti i termini stabiliti nella lex specialis (ad es. ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; ai termini previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi, ai termini concessi per il soccorso istruttorio) e ai termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara per le loro attività.
Il Ministero afferma poi che, essendo la sospensione del termine stabilita nell’interesse del soggetto che è tenuto a rispettarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque compiere l’attività entro il termine originariamente previsto, o in un termine inferiore a quello risultante dalla sospensione.
Dalla lettura del secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103, laddove dispone che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati” si deduce, sempre secondo il Ministero, che la conclusione dei procedimenti amministrativi in tempi certi e celeri rappresenta comunque un’esigenza ineludibile, compatibilmente con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e con lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità a distanza, secondo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto legge n. 18/2020.
Molto importante in materia di contratti pubblici è poi la delibera n. 268 del 19 marzo 2020 (a cui si rinvia per maggiori approfondimenti), con la quale l’ANAC ha recepito quanto disposto dal citato articolo 103, secondo quanto riassunto nella tabella allegata (doc. n. 2).
Faccio comunque rinvio agli eventuali aggiornamenti dei termini indicati nella suddetta delibera, che saranno eventualmente disposti dall’Autorità a seguito della proroga di cui al decreto legge n. 18/2020.
Per esigenze di certezza e trasparenza ritengo opportuno che gli uffici pubblichino sul sito web di Ateneo appositi avvisi, con cui comunicano la sospensione o il differimento dei termini procedimentali.